Descrizione
Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.
Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.
In Comune di Senna Lodigiana …
Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili
- da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili
- da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili
- oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.